Il Difensore Civico non sostituisce l’autorità giudiziaria né i poteri propri della Pubblica Amministrazione.
L’intervento del Difensore Civico ha funzione di garanzia e mediazione istituzionale, ma incontra precisi limiti stabiliti dalla normativa.
Il Difensore Civico non può:
- assistere il cittadino dinanzi all’autorità giudiziaria
- annullare, revocare o modificare atti della Pubblica Amministrazione o imporre alla stessa determinati provvedimenti o comportamenti
- adottare provvedimenti amministrativi di competenza della Pubblica Amministrazione regionale o applicare sanzioni
- intervenire nei confronti degli enti locali, salvo i casi di diniego di accesso e di funzioni delegate dalla Regione
- intervenire nei confronti di un ufficio prima che siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta scritta dell’interessato
Il suo intervento non sostituisce pertanto i rimedi amministrativi o giurisdizionali previsti dalla legge.
