Cosa non può fare il Difensore civico

Il Difensore civico non sostituisce l’autorità giudiziaria né i poteri propri della Pubblica Amministrazione.

L’intervento del Difensore civico ha funzione di garanzia e mediazione istituzionale, ma incontra precisi limiti stabiliti dalla normativa.

Il Difensore civico non può:

  • assistere il cittadino dinanzi all’autorità giudiziaria
  • annullare, revocare o modificare atti della Pubblica Amministrazione o imporre alla stessa determinati provvedimenti o comportamenti
  • adottare provvedimenti amministrativi di competenza della Pubblica Amministrazione regionale o applicare sanzioni
  • intervenire nei confronti degli enti locali, salvo i casi di diniego di accesso e di funzioni delegate dalla Regione
  • intervenire nei confronti di un ufficio prima che siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta scritta dell’interessato

Il suo intervento non sostituisce pertanto i rimedi amministrativi o giurisdizionali previsti dalla legge.