L'accesso civico e documentale

Il Difensore Civico è competente per il riesame dei dinieghi o dei differimenti di accesso agli atti nei casi previsti dalla normativa.

La legge 241/1990 e il decreto legislativo 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, attribuiscono al Difensore Civico competenze in materia di riesame dei dinieghi o dei differimenti di accesso agli atti da parte delle amministrazioni degli enti locali.

In caso di diniego o differimento dell’accesso, espresso o tacito, dopo trenta giorni dal deposito della richiesta, l’interessato può rivolgersi al Difensore Civico, che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.

Se l’accesso è richiesto ai sensi dell’art. 5, comma 8, del decreto legislativo 33/2013, nei casi di accesso civico semplice o generalizzato, è richiesta la preventiva notificazione del ricorso all’amministrazione territoriale interessata.

Se il Difensore Civico, in accoglimento del ricorso, ritiene illegittimo il diniego o il differimento dell’accesso, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione interessata. Se quest’ultima non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni, l’accesso è comunque consentito.

Se il Difensore Civico respinge la richiesta, l’interessato può rivolgersi al TAR entro trenta giorni dal ricevimento dell’esito negativo.

Quando l’accesso è negato o differito per motivi inerenti a dati personali riferiti a soggetti terzi, nei casi disciplinati dall’art. 5, comma 8, del decreto legislativo 33/2013, il Difensore Civico deve informare il Garante per la protezione dei dati personali.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso, resta salva la facoltà del controinteressato di presentare un proprio ricorso con le modalità previste dalla legge.